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STRESS LAVORO-CORRELATO

Il Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008 entrata in vigore già da qualche tempo ma non tutti sanno esattamente di cosa si tratta e quali sono gli obblighi e le scadenze normative.

Per fare chiarezza, abbiamo intervistato Laura Quarà, psicologa del lavoro ed esperta di rilevazione dello Stress sul lavoro correlato nelle aziende. La Dottoressa Quarà si occupa da diversi anni di selezione e formazione del personale, di valutazione e potenziale, riqualificazione e riallocazione del personale. In qualità di consulente ha maturato una profonda esperienza nel settore specifico della Rilevazione dello stress nelle aziende e sulla formazione ad hoc per le diverse tipologie di destinatari a rischio. 

D: Dottoressa Quarà, che cosa significa per le imprese l’entrata in vigore del Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008?

Questa normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro ha sostituito la precedente legge 626. Recependo l’accordo comunitario dell’8 ottobre 2004 ha introdotto – all’interno di un’accezione più ampia del concetto di salute, definito “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale” – l’obbligo di rilevare tra i rischi particolari ai quali il lavoratore è esposto, anche quelli derivanti dallo stress, correlato all’attività professionale.
 
D: A quali imprese si applica la nuova normativa e quali sono gli obblighi e le scadenze in materia di stress lavoro correlato?

Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio nonché a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi e ai soggetti a essi equiparati. Il Dlgs. 81/08 è stato integrato dal Dlgs. 106/09, che precisa, tra l’altro, che la valutazione di questi rischi decorre dal 1° agosto 2010, anche in assenza di indicazioni sui criteri (demandati alla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro). Quindi entro il 1° agosto di quest’anno le imprese dovranno aver effettuato tale valutazione e i risultati dovranno essere stati inseriti nel documento di valutazione dei rischi.

D: Che cosa significa per imprenditori e lavoratori?

Significa confrontarsi con un concetto più ampio del concetto di “lavoratore” poiché questa normativa intende tutelare  entrambi – da due punti di vista ovviamente diversi per la natura del rapporto che intercorre tra loro – su una tipologia di  rischi che, se rilevati con un indice di rischio significativo, possono incidere sostanzialmente  sul livello di  produttività. In proposito vorrei rimarcare l’accento sull’inciso che comporta necessariamente un richiamo al concetto di stress nella sua accezione più ampia.
Infatti, chi di noi è esente da stress? Nessuno! Anzi, una buona dose di stress positivo (eustress) è indispensabile per condurre a buon fine progetti importanti di realizzazione lavorativa. Diversamente succede quando viviamo situazioni di “di-stress” che rappresenta per noi l’incapacità di vivere in modo progettuale la nostra professione e di perdere perciò condivisione e motivazione.
Per quanto riguarda il nostro operato, noi rileviamo con strumenti specifici le cause  del “di- stress”  imputabili ad alcune dimensioni della vita lavorativa che, se presenti, consentono ai lavoratori di contribuire al  miglioramento del loro  rapporto con l’organizzazione produttiva alla quale appartengono, rispondendo positivamente agli interventi che verranno predisposti in tal senso dall’azienda

D: Perché si è giunti a questa normativa?


L’Italia deve allinearsi all’Unione Europea che già da tempo ha recepito questi temi ma, soprattutto, deve farlo perché il problema è rilevante all’interno delle comunità professionali. L’accezione di rischio non può più, in una concezione sistemica dell’individuo, prescindere dalla valutazione complessiva dei rischi che possono pregiudicare l’integrità dei lavoratori.

D: Quali sono i principali vantaggi per l’impresa, al di là degli obblighi di legge?


L’impresa raccoglie una serie di elementi utili a valutare la “resistenza psicologica” dei propri collaboratori e nel contempo conoscere quali sono gli aspetti sui quali essi sono più vulnerabili in termini di micro o macro conflittualità, e adottare opportune migliorie.
Questi elementi sono anche utili alla Direzione e alla funzione HR per pensare e introdurre nuove forme di comunicazione su scelte/progetti, anche di natura  organizzativo-produttiva e beneficiare di un maggiore coinvolgimento del personale con conseguente incremento della motivazione e del  livello di produttività.

D: Che tipo di sanzioni sono previste per chi non si adegua alla normativa?


Immaginiamo che un imprenditore decida di soprassedere con l’adeguamento, perché “tanto i criteri di valutazione non sono stati definiti”. Attenzione: il fatto che la commissione definisca o meno i criteri è ininfluente perchè la normativa entra comunque  in vigore 1 agosto 2010 e - dice il legislatore - anche indipendentemente dalla definizione di criteri da parte della Commissione. Tanto che, in caso di controllo, le sanzioni corrono ugualmente. Inoltre, è sufficiente che un lavoratore si rivolga al sindacato o faccia causa all’azienda per danni da stress che l'INPS o l'ASL si attivano immediatamente per verificare se nel documento di valutazione dei rischi è stata fatta la rilevazione.
Un esempio per tutti sono i suicidi imputati a France Telecom: le multinazionali francesi sono estremamente attente a questi temi e la normativa francese è già attuata da tempo. La Renault, per esempio, è stata condannata dal tribunale di sicurezza sociale di Nanterre, per il suicidio di un ingegnere. Il tribunale ha fissato la massima indennità per la famiglia del dipendente con la seguente motivazione: “la Renault avrebbe dovuto essere consapevole del pericolo al quale il dipendente era esposto. Si tratta di una negligenza ingiustificabile”. In buona sostanza, agli imprenditori conviene mettersi in regola quanto prima. Ne avranno più vantaggi che svantaggi. Il quadro sanzionatorio per il datore di lavoro inadempiente per l’omissione degli adempimenti, dall’omissione della valutazione dei rischi alla redazione mancante o incompleta del documento di valutazione (DVR) prevede l’arresto fino a 8 mesi e ammende fino a 15.000 euro. Ovviamente, al di là delle sanzioni, l’imprenditore condannato per essere stato negligente o aver addirittura spinto un dipendete al suicidio, dovrà fare i conti con la propria coscienza e soprattutto con il giudizio morale ed etico espresso dall’opinione pubblica e le conseguenti ripercussioni sulla sua credibilità, e perciò sulla capacità dell’azienda di continuare a operare sul mercato in modo remunerativo. 

D: Quali sono i vantaggi per i lavoratori?


Il vantaggio sostanziale è la consapevolezza che la Direzione venga a conoscenza di aspetti soft (generalmente non dichiarati) che fanno parte del vissuto lavorativo del proprio personale  (ricordo che i risultati delle rilevazioni sono aggregati a livello di gruppo). Laddove incidano e si presentino in modo significativo, essi danno modo all’azienda di strutturare delle politiche di miglioramento a vantaggio dei suoi dipendenti.

D: Cosa consiglia all’imprenditore che a breve dovrà adeguarsi alla normativa?


Di affidarsi a professionisti esperti in psicologia del lavoro che già operino all’interno di strutture aziendali, e che siano capaci di “contestualizzare” questa tematica all’interno dell’organizzazione e di proporre alla Direzione –  qualora la rilevazione da loro effettuata  segnali indici di rischio significativi – progetti/azioni di  miglioramento realmente efficaci.

La Dottoressa Quarà collabora con Giorgio Cozzi per rispondere a qualsiasi quesito su questo tema. Scrivete a giorgio.cozzi@isoformazione.it per fissare un appuntamento o anche solo per porre le vostre domande, che verranno sottoposte alla Dottressa Quarà.
 

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